COVIP - 7 marzo

COVIP - CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI FONTE CONTRATTUALE O “AGGIUNTIVI”

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Con la Circolare 1598 del 7 marzo 2018 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'applicazione delle norme contenute nell’art. 1, commi 171 e 172 della Legge di Bilancio per il 2018, con i quali sono stati disciplinati alcuni criteri volti all'individuazione, nei contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali, della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa che risultano caratterizzarsi per l'essere contributi "aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del Decreto lgs. 252/2005".
In primo luogo, la Commissione osserva che nelle norme contenute nei commi citati si ravvede unaratio comune,che consiste nell'intento da parte del Legislatore di privilegiare l'unicità delle posizioni individualied evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie e delle contribuzioni c.d. "aggiuntive", valorizzando così la volontà del lavoratore.
Per "contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del D.Lgs. 252/2005" si intendono quei contributi, di parte datoriale che spettanodirettamente ai lavoratori dagli stessi interessati (ad es.i cc.dd. contributi contrattuali) in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi (ad es. il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).
Il primo periodo del comma 171 riguarda quei lavoratori che già aderiscono a un fondo pensione negoziale territoriale. Si tratta quindi dei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza TFR nei casi in cui ciò sia previsto, o siano iscritti a tale fondo per effetto del conferimento tacito del TFR.
Nei riguardi di costoro, qualora un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto consolidandosi all'interno della sua posizione individuale.
Lo stesso non sembra però riguardare i lavoratori che non abbiano ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano ad una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria. Nel caso in cui costoro maturassero il diritto ad unulteriore contributo datoriale, in virtù ad es. della contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un'eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire.
In tal caso la successiva adesione ad unaforma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi "aggiuntivi".
Il secondo periodo del comma 171 invece prende in considerazione una ipotesi diversa, in cui al fine del versamento del contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione. In tal caso, in
mancanza di un'esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore è già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se al contrario il lavoratore non è iscritto ad alcun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è individuato applicando il criterio indicato dall'art. 8, comma 7, lett.
b) del Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR tacito.
Il primo e il secondo periodo del comma 172 regolano, invece, l'attuazione delle previsioni del comma 171, prevedendo che i fondi pensione negoziali territoriali debbano apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accogliere i predetti "contributi aggiuntivi", entro giugno 2018.
Il contributo aggiuntivo potrà pertanto affluire ai fondi pensione negoziali territoriali ai sensi del comma 171 solo successivamente a tale adeguamento statutario. Laddove alla data del 1° luglio 2018 i fondi pensione negoziali territoriali non avessero ancora posto in essere le iniziative idonee alla predetta modifica statutaria, i contributi aggiuntivi dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di riferimento.
Il terzo periodo del comma 172 invece riguarda coloro i quali risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi "aggiuntivi", senza versare allo stesso flussi di contributi "ordinari". Nell'ipotesi in cui tali soggetti risultino essere
altresì aderenti a una forma pensionistica territoriale e alla stessa destinino contributi ordinari, vi sarà il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale unificando così in un'unica forma la posizione prima suddivisa su più forme
pensionistiche.
I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella
situazione sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità della posizione.
La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà l'indicazione dei soggetti interessati, certificandone l'adesione al fondo medesimo.
Il diritto al ricongiungimento automatico, a carico del fondo pensione negoziale di categoria, vale comunque a regime e, quindi, anche per il futuro; i fondi pensione interessati definiranno quindi procedure idonee a garantire il suddetto ricongiungimento.
Con riguardo alle indicazioni operative relative alle modifiche da apportare agli Statuti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche dei fondi pensione negoziali interessati dall'introduzione del contributo contrattuale, la Commissione indica nella Circolare in esame gli articoli da integrare e le informazioni da riportare.
Nello specifico le integrazioni dovranno riguardare i seguenti articoli: Fondi pensione negoziali territoriali
Art. 6

Scelte di investimento.
In questa sede andrà precisato il comparto di destinazione dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell' art.1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017. Al riguardo si ritiene preferibile prevedere che il contributo aggiuntivo sia destinato al comparto al quale affluiscono gli ulteriori contributi dell'aderente, salvo diversa indicazione dello stesso.
Art. 8

Contribuzione.
Per i lavoratori dipendenti che aderiscono volontariamente al Fondo e che siano interessati dal versamento di contributi aggiuntivi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 171, prima periodo, della Legge 205/2017, andrà precisato che detti contributi si aggiungono a
quelli a carico del lavoratore, del datore di lavoro e al TFR.
Fondi pensione negoziali nazionali di categoria
Art. 12

Trasferimento e riscatto della posizione individuale.
In questo articolo viene attualmente disciplinata, coerentemente con le previsioni della Fonte istitutiva, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Nella formulazione della previ
sione andrà tuttavia tenuto conto della fattispecie di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, che consente la ricongiunzione dei contributi contrattuali alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

Luca Laurini
Giuseppe Cerati
Stefano Colao
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

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