LEGGE DI BILANCIO 2018 E RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

COVIP - CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI FONTE CONTRATTUALE O “AGGIUNTIVI”

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LEGGE DI BILANCIO 2018 E RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con la Circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018 ha fornito dei chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 168, lett. a)
della Legge di Bilancio per il 2018 che ha profondamente rivisto l’intera disciplina relativa alla "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).
La Legge di Bilancio 2018 ha infatti abrogato i commi da 188 a 191 dell'art. 1 della L. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) che disciplinavano in via sperimentale la RITA, contenuta oggi nei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005.
Le modifiche sostanziali apportate dalla Legge di Bilancio 2018 hanno variato le condizioni necessarie per fruire dell'anticipo pensionistico e le prestazioni erogabili in via anticipata.
NOVITA’ IN MATERIA DI PRESTAZIONI
A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio relativamente alle prestazioni, è reso possibile alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita di erogare in via anticipata esclusivamente una rendita temporanea che decorre dalla verifica del possesso dei requisiti e dall'accettazione della richiestae fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
La Legge di Bilancio ha inoltre soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 2 lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, il quale “non consentiva il riscatto totale della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari”.
NOVITA’ RIGUARDANTI GLI STATUTI E I REGOLAMENTI DEI FONDI PENSIONE
La Circolare COVIP fornisce inoltre anche delle indicazioni in merito alle modifiche da apportare agli Statuti, ai Regolamenti delle forme di previdenza Complementare ed anche alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche rese necessarie dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.
A tale scopo allegato alla Circolare vi è il testo degli articoli degli Schemi di Statuto e di Regolamento sui quali occorre apportare delle modifiche.
Per quanto concerne invece le Note informative, queste dovranno essere integrate al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito alle prerogative dell'iscritto.
Nello specifico la Commissione evidenzia come siano da integrare i contenuti riportati nella:
-"Sez. I
-Informazioni chiave per l'aderente" relativamente al paragrafo "La prestazione pensionistica complementare" e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la Scheda dei costi con l'indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica;
-“Sez. II
-Caratteristiche della forma pensionistica complementare", paragrafo "D. Le prestazioni pensionistiche".
La Commissione specifica che “in coerenza con i rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari, le modifiche in argomento potranno essere adottate secondo le procedure semplificate previste per il recepimento di disposizioni normative o indicazioni della COVIP sopravvenute. Dette modifiche formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP(...)”.
NOVITA’ IN MERITO AI REQUISITI DI ACCESSO ALLA RENDITA INTEGRATIVA
La Legge di Bilancio ha introdotto anche delle modifiche relative airequisiti di accesso alla RITA, oggi contenuti nell’art. 11, commi 4 e 4-bis del Decreto lgs. 252/2005.
I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell'istanza finalizzata all’ottenimento della RITA (dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita, in quanto la norma non si applica a quelle a prestazione definita), sono:
1)Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 252/2005:
a)Cessazione dell'attività lavorativa;
b)Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
c)Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d)Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
2)Ai sensi dell’art. 11, comma 4-bisdel D. Lgs. 252/2005:
a)Cessazione dell'attività lavorativa;
b)Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c)Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d)Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).In merito alla sussistenza dei requisiti si segnala inoltre che:
-non è più necessario il rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPSdella sussistenza dei requisiti;
-ai fini della verifica del possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l'estratto conto integrato (ECI) oin alternativa gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza deilavoratori richiedenti la RITA;
-resta ferma la possibilità per le forme pensionistiche complementari di acquisire dichiarazioni sostitutive. In tali ipotesi è necessario che le forme pensionistiche complementari effettuino congrue verifiche, seppur a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate.
La Commissione, in merito ai requisiti di accesso alla Rita, intende inoltre chiarire che “I commi 4 e 4-bis dell'art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 o 10 anni) alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell'istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.
Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai "lavoratori" che abbiano cessato l'attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito
-unitamente agli altri requisiti
-la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro”.
EROGAZIONE DELLA RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATAE COMUNICAZIONE PERIODICA
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio non hanno riguardato le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata, che sono rimaste pressoché invariate,infatti anche l'art. 11, comma 4, infatti prevede che la RITA consiste
"nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto".Per quanto concerne invece il montante da destinare alla RITA, spettaall'iscritto valutarne l’ammontare in quanto la stessa può gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.
Le forme di previdenza complementare dovranno quindi consentire all'iscritto di esprimersi in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Spetta invece alle forme di previdenza complementare la definizione della cadenza del frazionamento
anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. In ogni caso la Commissione di vigilanza ritiene che l'erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.
Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA la Commissione ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Salvodiversa volontàdell'iscritto espressa al momento della presentazione della domanda, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma pensionistica complementare. La Circolare in esame fornisce anche dei chiarimenti operativi in merito all'informativa da rendere agli iscritti relativamente alle rate erogate. Nella Comunicazione Periodicainfatti occorrerà indicarel'ammontare delle rate di rendita erogata e precisare che l'importo è dato
dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ogni singola rata.
Nelle informazioni relative alle operazioni effettuate nel corso dell'anno, sarà necessario indicare i pagamenti rateali effettuati, la data dell'operazione, il comparto interessato dalle uscite e le eventuali spese addebitate per l'erogazione della rata. Per i fondi pensione che
valorizzano in quote, va evidenziato il valore della quota alla data della valorizzazione e il corrispondente numero di quote annullate.
Dovranno altresì essere fornite le informazioni relative alle imposte applicate, le rate residue e la relativa periodicità, precisando che il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui ilresiduo montante è confluito. Nella Comunicazione periodica va infine riportata la data dell'ultima rata di cui è prevista l'erogazione.La Commissione ricorda inoltre che la Comunicazione periodica relativa al 2017 dovrà contenere un richiamo alla nuova disciplina della "rendita integrativa temporanea anticipata" tra le informazioni relative alle novità legislative intervenute nel corso dell'anno. Si segnala inoltre che:
-in caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della Rendita Integrativa il montante residuo potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005;
-alle rate della RITA si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005;
-l'iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica;
-nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale
-che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare
-l'iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.
-in materia ditrasferimento della posizione individuale,il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Luca Laurini
Giuseppe Cerati
Stefano Colao
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

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